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TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) fino all'anno 2012


Descrizione

CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA TARES, LA TARSU CESSA I SUOI EFFETI DAL 31/12/2012. RESTA FERMO IL POTERE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RELATIVAMENTE AGLI ANNI PER I QUALI NON E' INERVENUTA DECADENZA.  

 

 

IL PAGAMENTO SI EFFETTUERA' TRAMITE I BOLLETTINI POSTALI INVIATI DAL COMUNE IN UN'UNICA SOLUZIONE OPPURE IN DUE RATE.

 

IL CONTO CORRENTE POSTALE SUL QUALE VERRANNO EFFETTUATI I VERSAMENTI TASSA RIFIUTI E' IL SEGUENTE:

 

100.318.66.55 intestato a COMUNE DI POLINAGO - TARSU SERVIZIO TESORERIA

 

 

SI PRECISA CHE GLI ADDEBITI IN CONTO CORRENTE PER LA TARSU DI POLINAGO (I COSIDDETTI "RID") ATTIVI FINO ALL'ANNO 2011 NON SONO DA CONSIDERARSI VALIDI PER IL 2012, IN QUANTO APERTI CON EQUITALIA E NON CON IL COMUNE.

 

 

La Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti; viene applicata alla loro superficie, nei quali si producono rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità medie dei rifiuti prodotti in relazione al tipo d’uso cui le superfici tassabili sono destinate così come disciplinato dal D.Lgs 507/93.

 

Il contribuente:

- ha l'onere di presentare la denuncia di iscrizione, variazione o cessazione della tassa rifiuti;

- ha la facoltà di presentare la richiesta di riduzione uso stagionale per immobile tenuto a disposizione, che entrerà in vigore l'anno successivo a quello di presentazione della richiesta;

- ha la facoltà di presentare la richiesta di riduzione per unico occupante, purchè il contribuente sia il solo residente ed occupante dell'immobile per il quale si effettua la richiesta suddetta; la stessa entrerà in vigore l'anno successivo a quello di presentazione.

 

 

NOTA: A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138; nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile  

 

RICORDATI!!!

OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIATA AL SERVIZIO TRIBUTI ENTRO IL 20 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO AL FINE DI EVITARE IL RECUPERO DELL’IMPOSTA DOVUTA E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI LEGGE.

 

 VENGONO RICONFERMATE LE TARIFFE 2011 ANCHE PER L'ANNO 2012

(Delibera di G. C. n. 20 del 28/05/2012)

NON E' INTERVENUTA NESSUNA VARIAZIONE TARIFFARIA PER L'ANNO 2011

Collegamenti

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 13/06/2023 11:35

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