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Ravvedimento dal 2020
Descrizione

RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

 

 

 

Descrizione procedimento

DAL 1° GENNAIO 2020 SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME SUL "RAVVEDIMENTO OPEROSO"

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22/11/2019 che recepisce il ravvedimento lunghissimo, nonché con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) che ha modificato l'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97,  viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta.

Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza. Il ravvedimento operoso è previsto per tutti gli adempimenti e consiste nella spontaneità della regolarizzazione.

 

 

 

 

Documentazione da presentare

La dichiarazione di ravvedimento operoso o copia della ricevuta del versamento.

 

 

 

 

Modalità di presentazione

Al calcolo del ravvedimento operoso provvede spontaneamente il contribuente. La regolarizzazione avviene pagando il tributo originario (o la differenza del tributo non versato),  le sanzioni e gli interessi moratori al tasso d'interesse legale. La comunicazione di ravvedimento deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune utilizzando la modulistica predisposta reperibile presso il Servizio Tributi e sul sito Internet. Si può provvedere altresì presentando direttamente la ricevuta del pagamento.

 

 

 

 

Scadenza

1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, o se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
6- ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa avviene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

 

 

 

 

Tempi di risposta

Non previsti

 

 

 

 

Determinazione della sanzione e degli interessi

Le sanzioni amministrative connesse al ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2016 sono:

1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, o se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
6- ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa avviene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.


(La sanzione base è pari al 30%)

Gli interessi sono da calcolarsi giorno per giorno a partire dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito, al tasso legale annuo:

 […]

dal 01/01/2014 al 31/12/2014: 1%

dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%

dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%

dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%

dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%

dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%

dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 0,05%

dal 01/01/2021: 0,01%

 

 

    

 

Normativa di riferimento generale

D.L. n. 124 del 26/10/2019  converitito il Legge n. 157 del 19/12/2019
D.L. n. 472 del 18/12/1997  -  D.L. n. 185/2008 - Legge 13/12/2010 n. 220
Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali

 

 

 

 

DOVE RIVOLGERSI

 

 

 

 

 

Ufficio

Ufficio Tributi

 

 

 

 

Indirizzo

Corso Roma, 71 – 41040 Polinago MO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono

0536/47000 int. 12

 

 

 

 

Fax

0536/47672

 

 

 

 

Email

ufficio.tributi@comune.polinago.mo.it

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

Email certificata generale

comune@cert.comune.polinago.mo.it

 

 

 

 

RESPONSABILI

 

 

 

 

 

Servizio

Servizio Finanziario - Tributi - Demografici

 

 

 

 

Responsabile del servizio

Zironi Dott. Tiziano

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 13/06/2023 11:40

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