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DescrizioneCON LA LEGGE 27/12/2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020), COMMA 738 LA IUC VIENE ABOLITA AD ECCEZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI); PERTANTO ANCHE LA TASI E' ABOLITA DAL 2020

PER L'ANNO DI IMPOSTA 2016 e seguenti:
- il comma 14 dall'art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), esclude dalla tassazione le abitazioni principali (ad eccezione di quelle di lusso classificate in A/1, A/8 e A/9).
E' inoltre stabilito che in assenza di specifica previsione regolamentare inviata al MEF, l'utilizzatore abbia a proprio carico solo il 10% della tassa.

TASI NON DOVUTA PER GLI ANNI DAL 2016 IN AVANTI, PER IL COMUNE DI POLINAGO.





ALIQUOTE TASI STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2014 E 2015

- Aliquota 1,9 per mille per:
• le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze,
• le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale dall’art. 5 del Regolamento
per l’applicazione dell’IMU ("Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata");
• per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011

- Aliquota 0,00 per mille per tutti gli altri immobili;

DETRAZIONI:

-  DETRAZIONE PARI AD EURO 25,00 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare; per pertinenze si intendono quelle definite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;
-  ULTERIORE DETRAZIONE PARI AD EURO 25,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale;

IL COMUNE DI POLINAGO, PER L'ANNO 2014, HA INVIATO AI CONTRIBUENTI SOGGETTI A TASI, I MODELLI F24 ACCONTO E SALDO PRECOMPILATI.


La Tasi è la nuova tassa istituita dalla legge di stabilità (L.147/2013) e riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come per esempio la manutenzione stradale, i cimiteri o l’illuminazione comunale.

Il soggetto passivo non è solo il proprietario dei fabbricati a qualsiasi titolo (come per l'imu), ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario. La legge infatti stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'occupante verserà la parte compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comunecon regolamento.

Si consiglia di controllare sempre il regolamento comunale.

Esenzioni


In generale sono esentati dal pagamento della Tasi:
- gli immobili posseduti dallo Stato
- gli immobili posseduti, nel proprio territorio, da regioni, province, comuni, comunità montane, loro consorzi, dove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati ricompresi nelle esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per quanto riguarda la lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Sono generalmente escluse quindi dal pagamento della tasi, a titolo esemplificativo, oltre ai fabbricati di cui sopra, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali, i fabbricati destinati ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli artt 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali ecc. senza scopo di lucro. Per questi ultimi, l'esenzione spetta limitatamente alle parti dell'immobile utilizzate per le attività di cui dall'art. 91-bis del dl 1/2012.

Servizi indivisibili


La legge 147/2013 prevede che il comune tramite il regolamento comunale dovrà individuare i servizi indivisibili, indicando, per ciascun servizio, i costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

I servizi indivisibili sono in buona sostanza le attività dei Comuni che non vengono offerte, come accade per esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico. Si tratta di una serie di servizi molto ampia, come per esempio l'illuminazione pubblica, il verde pubblico, i cimiteri, l'anagrafe, la manutenzione delle strade ecc.

Base imponibile


La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Aliquota


I Comuni con propria delibera stabiliscono l'aliquota della TASI che può variare, sulle abitazioni principali, dall' 1 per mille fino al 2,5 per mille (per il 2014 fino al 3,3 con l'aggiunta dello 0,8 per mille).

Per gli altri immobili, invece, è da tenere in considerazione la somma delle aliquote di Tasi e Imu, che insieme potranno raggiungere al massimo il 10,6 per mille (per il 2014 fino al 11.4 con l'aggiunta dello 0,8 per mille).

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può eccedere l'1 per mille

Scadenze

Si pagherà il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (salvo eventuali altre modifiche).

Codici tributo TASI

•“3958” – TASI, ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE


•“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale


•“3960” – Tasi, aree fabbricabili


•“3961” – Tasi, altri fabbricati


•“3962” – Tasi, interessi


•“3963” – Tasi, sanzioni


Codice comune G789

Errori nel versamento

Secondo l'articolo 1, comma 4, del DL16/2014, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento a un comune diverso, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.Il contribuente non puòin nessun caso essere sanzionato.

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 13/06/2023 11:36

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