Seguici su
Cerca

Richiesta agevolazioni cittadini residenti all'estero iscritti AIRE (in vigore fino al 2019)


Descrizione

ATTENZIONE!!
CON LA Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), CHE ABROGA L'ART. 13 COMMA 2 DEL DL. 201/2011 RIFERITO ALLE AGEVOLAZIONI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, PER L'ANNO 2020 NON SONO PIU' APPLICABILI L'ESENZIONE IMU E LA RIDUZIONE DELLA TASI, PERTANTO ANCHE GLI AIRE SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLE RICHIAMATE IMPOSTE E TASSE IN MODO ORDINARIO.




NORMATIVA IN VIGORE DAL 2015 AL 2019

Legge di conversione del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014
Secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all’art. 9-bis si informano tutti i pensionati residenti all'estero e iscritti all'AIRE che:

A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Per tale unità immobiliare, si dispone quindi l’esenzione IMU, mentre per la TARI e la TASI è applicata la riduzione in misura ridotta di due terzi.

A tal fine si precisa che:
? L’ agevolazione riguarda una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto
? l’unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato
? deve essere posseduta da cittadini italiani residenti fuori dal territorio dello Stato, iscritti AIRE
? già pensionati nei Paesi di residenza (no pensione italiana)

Il contribuente che rientra nella fattispecie deve inviare la dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.
Inoltre va comunque presentata la dichiarazione Imu, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

La titolarità di una pensione estera è pertanto condizione basilare per poter godere dell’agevolazione; non ne possono usufruire quei soggetti che, pur risiedendo all’estero, percepiscono la sola pensione italiana.
Inoltre, l’immobile non deve essere né locato né concesso in comodato d’uso.

Come comunicato dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 10/DF del 5 novembre 2015, qualora il pensionato destinatario dell’agevolazione risulti proprietario di più di un’abitazione, collocate in Comuni diversi del territorio italiano, è lo stesso contribuente che può scegliere a quale immobile applicare l’agevolazione, presentando la dichiarazione IMU/TASI di cui al D.M. 30 ottobre 2012. Nella stessa dichiarazione sarà barrato il campo 15 “Esenzione” e nello spazio “Annotazioni” specificherà che “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011”.

Il Dipartimento delle Finanze ha inoltre specificato, con la risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015, che vengono considerati pensionati nei rispettivi Paesi di residenza sia i soggetti che percepiscono pensioni in convenzione internazionale (in cui la contribuzione versata in Italia si calcola in totale con quella versata in uno Stato estero), sia quelli che percepiscono una pensione estera autonoma, percepita eventualmente in aggiunta con quella italiana. Inoltre, ai fini dell’assimilazione all’abitazione principale, non è necessario che l’immobile sia dislocato nello stesso Comune di iscrizione all’AIRE.

 

Collegamenti:
Risoluzione 10/DF del 05/11/2015
Risoluzione 6/DF del 26/06/2015
Risoluzione 6/DF del 26/06/2015

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 13/06/2023 11:37

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri