ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)

Presupposto dell’Imposta Comunale sugli Immobili ICI è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, ai sensi del D.Lgs. 504/92. E' dovuta dai proprietari dei fabbricati e aree fabbricabili e dai titolari di altro diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato.
I terreni agricoli sono esenti in quanto comune montano.

Il Decreto Legge 27/05/2008 n. 93 ha escluso dall'anno 2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; questo significa che per il Comune di Polinago l'abitazione principale e le sue pertinenze (C/2, C/6, C/7) non pagano più l'ICI. Si raccomanda comunque di dichiarare abitazione principale e pertinenze.

L'esclusione NON vale per le abitazioni di categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi).

Non è considerata abitazione principale:

- quella data in comodato d'uso a figli o parenti;

- quella data in affitto dal proprietario che non possiede altre unità abitative;

- quella posseduta e di fatto abitata dal proprietario, ma nella quale questi non ha stabilito la residenza anagrafica.

 

PER QUANTO RIGUARDA:

- LE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2011, VENGONO RICONFERMATE QUELLE DELL'ANNO 2010 CON DELIBERA CC n. 38 del 21/12/2010 (pag. 15 e 16 della Relazione Previsionale e Programmatica);

- LA DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI PER L'ANNO 2011, VENGONO RICONFERMATI QUELLI DELL'ANNO PRECEDENTE CON DELIBERA GC n. 76 del 27/12/2010

Il versamento può essere effettuato:

- tramite modello F24

- tramite conto corrente postale n. 89085898 intestato a "Comune di Polinago - ICI"

- in un'unica rata entro il 16 giugno;

- in due rate così suddivise:

            * prima rata entro il 16 giugno: con la prima rata il contribuente deve versare il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

            * seconda rata dal 1 al 16 dicembre: con la seconda rata si versa il saldo dovuto per l'intero anno in base alle aliquote e detrazioni dell'anno in corso.

Non si fa luogo al pagamento se l'imposta complessivamente dovuta è uguale o inferiore a Euro 7,00.

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creato:martedì 16 giugno 2009
modificato:sabato 7 maggio 2011