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IL COMUNE, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/09/2013, HA APPROVATO LE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013:

- 0,96% ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI RIMANE INVARIATA

- 0,4% ABITAZIONE PRINCIPALE (CON € 200,00 DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE NONCHE' L'EVENTUALE DETRAZIONE PER I FIGLI) PER GLI IMMOBILI DI CATEGORIA A/1,A/8 E A/9

Cenni riferiti all'IMU sulla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) commi 680 e segg.:

680 Versamento conguaglio IMU e TARES

È differito al 24 gennaio 2014 il versamento del conguaglio IMU sulla prima casa per il 2013. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

707-721 Modifiche alla disciplina IMU

Dal 2014 l’IMU a regime: non si applicherà all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege; rimarrà applicabile sugli immobili cd. “di lusso” adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione); è stato abbassata da 110 a 75 la misura del moltiplicatore applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; sono esentati dall’IMU, a decorrere dall’anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Inoltre: l’IMU dovuta sugli immobili strumentali viene inoltre resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2013; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento; a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 – il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all’IMU, sia assoggettato a IRPEF nella misura del cinquanta per cento; sono recate specifiche disposizioni per la dichiarazione ed il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali.

722 Errori nel versamento IMU: Comune diverso

A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

724 Errori nel versamento IMU: versamento eccedente

A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso.

725 Errori nel versamento IMU: versamento allo Stato

A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale e per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

726 Errori nel versamento IMU: versamento allo Stato e riversamento al Comune

A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

727 Errori nel versamento IMU: versamento al comune anziché allo Stato

A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L’ente locale impositore, all’esito dell’istruttoria, determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all’erario.

728 Gratuita sanatoria ritardi IMU del 2013

Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria, dovuta per l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014.

749 Entrata in vigore

La legge di Stabilità entra in vigore il 1° gennaio 2014.

 

  NOTIZIE UTILI

IMU 2013 - altri fabbricati e aree fabbricabili

ALIQUOTA BASE 0,96%

Chi deve pagare

- i proprietari di fabbricati e aree fabbricabili siti nel territorio del Comune di Polinago - i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su detti immobili - il locatario nei contratti di leasing - il concessionario nel caso di concessione su area demaniale

Scadenze versamento per altri fabbricati

L’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al Comune ad eccezione  degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,  per i quali è riservato allo Stato il gettito dell’Imu  calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento ed  al Comune ad aliquota dello 0,20 per cento.

Modalità: • prima rata:  entro il 17 giugno, metà dell’importo dovuto per l’anno 2013, calcolato sulla base dell’aliquota dell’anno 2012 (0,89%); • seconda rata:  entro il 16 dicembre, seconda metà dell’importo dovuto a conguaglio con l’aliquota stabilita per il 2013 (0,96%).

ABOLIZIONE DEL VERSAMENTO PRIMA RATA

Per l’anno 2013  non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le seguenti categorie di immobili:

  1. a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  3. c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

IMMOBILI NON COMPRESI NELL'ABOLIZIONE DEL VERSAMENTO PRIMA RATA

A decorrere dal 1 gennaio 2013:

Come previsto dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è soppressa la riserva allo Stato della quota d’imposta (prevista per l’anno 2012 nella misura dello 0,38 per cento) per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

E’ riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

E’ riservato al Comune il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,20 per cento.

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D il  moltiplicatore è elevato a 65, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione), per i quali il moltiplicatore rimane 80.

Scadenze

  • prima rata:  entro il 17 giugno, metà dell’importo dovuto per l’anno 2013, calcolato sulla base delle aliquote approvate con deliberazione consiliare n. 22 del 26 giugno 2012
  • seconda rata:  entro il 16 dicembre, seconda metà dell’importo dovuto, con eventuale conguaglio.

I codici per il versamento sono i seguenti:

G789 - Comune di Polinago

3912 - abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9-  COMUNE 3916 - aree fabbricabili - COMUNE 3918 - altri fabbricati  - COMUNE 3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

IMU 2013 – abitazione principale

ALIQUOTA 0,4%

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e non locata è soggetta ad aliquota ordinaria, poiché in base al vigente Regolamento non è stata assimilata all'abitazione principale. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In questo ultimo caso, devono essere verificate le risultanze catastali, al fine di censire le pertinenze eccedenti il quantitativo indicato dal Regolamento.

Chi deve pagare

- i proprietari di fabbricati siti nel territorio del Comune di Polinago - i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su  detti immobili  

Scadenze versamento per abitazione principale e relative pertinenze

Per l’anno 2013  non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  per le categorie di immobili da A/2 a A/7 e relative pertinenze.

Sono escluse dall'abolizione del versamento della prima rata le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze; per tali unità l’imposta va versata con le seguenti modalità:

-  prima rata:  entro il 17 giugno, metà dell’importo dovuto per l’anno 2013, calcolato sulla base dell’aliquota  del 2012 (0,4%). - seconda rata:  entro il 16 dicembre, seconda metà dell’importo dovuto con aliquota 0,4%.

(aliquota abitazione principale 0,4%, detrazione euro 200,00 più euro 50,00 per ogni figlio con età inferiore a 26 anni fino ad un massimo di 4 figli)

 

IMU – MODALITA’ DI VERSAMENTO

VERSAMENTI DALL’ITALIA

L'imposta deve essere pagata utilizzando il modello F24.

L'utilizzo del modello F24 è gratuito per il contribuente e la consegna del modulo compilato può essere effettuata presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari ENTRATEL (Caf, Commercialisti, ecc.). Il modello F24 consente di utilizzare i crediti erariali in compensazione dei debiti IMU.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. 144,35 diventa 144,00), per eccesso se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).

Il codice catastale è G789 - Comune di Polinago

Per l’anno 2013 i codici tributo sono:

3912 – abitazione principale - COMUNE 3916 - aree fabbricabili - COMUNE 3918 - altri fabbricati  - COMUNE 3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO (per la quota dello 0,76 per cento) 3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE (per la quota dello 0,20 per cento).

VERSAMENTI DALL’ESTERO

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nel seguente modo:

Per la quota spettante al Comune (per i codici  3916, 3918, 3930) effettuare un bonifico bancario a favore di: Unicredit Banca – Filiale di Polinago - Tesoreria del Comune di Polinago codice BIC  UNCRITM1MN2 codice IBAN  IT 07 E 02008 66940 000010336056 indicando i seguenti dati: cognome - nome - codice fiscale del contribuente - causale "ACCONTO IMU 2013"
Per la quota riservata allo Stato (per il codice 3925) effettuare un bonifico bancario a favore di: Banca d’Italia codice BIC BITAITRRENT,  codice IBAN IT 02 G 01000 03245 348006108000 come causale del versamento deve essere indicato:  - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; - la sigla “IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012  e Risoluzione n. 33/E del   22 maggio 2013; - l’annualità di riferimento; - l’indicazione “Acconto" o “Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Il Comunicato del MEF del 31/05/2012 specifica che:

PER I VERSAMENTI EFFETTUATI DALL'ESTERO, SI RICORDA CHE LA COPIA DI ENTRAMBE LE OPERAZIONI (VERSAMENTO STATO E VERSAMENTO COMUNE) DEVONO ESSERE INOLTRATE AL COMUNE PER I SUCCESSIVI CONTROLLI. Si precisa che non è più applicabile la possibilità prevista di pagare in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

 

AREE FABBRICABILI:  SI CONSIGLIA DI CONTATTARE L'UFFICIO URBANISTICA PER CONTROLLARE VALORI ED EVENTUALI SOPRAVVENUTE INEDIFICABILITA' (Giullari Gian Luca 0536/47000 int. 18)

 

si possono trovare le tavole e le istruzioni per il calcolo del valore.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA:  VERSAMENTO NON DOVUTO IN QUANTO COMUNE MONTANO, SOLO SE SUSSISTONO I REQUISITI DEL COMMA 3bis, dell'articolo 9 del DL 557/93, convertito dalla Legge 133/94.

 DICHIARAZIONE IMU:

Riapertura dei termini per le dichiarazioni Imu omesse. Tutte le variazioni che hanno generato l'obbligo dichiarativo e che sono intervenute nel 2012, potranno essere rese note al comune, con l'apposito modello, entro il 30/6/2013. È quanto si ricava dall'art. 10 c.4, del dl 35/2013 nella versione approdata sulla G.U. dell'8 aprile. Il dl 35/2013 ha infatti cancellato sia la scadenza del 4/2/2013, che interessava le modificazioni rilevanti ai fini dichiarativi intervenute tra l'1/1/2012 e il 6/11/2012, sia il termine «mobile» dei 90 giorni entro il quale il contribuente avrebbe dovuto denunciare le variazioni verificatesi dal 7/11/2012 in poi. In entrambi i casi si fa ora riferimento al 30 giugno dell'anno successivo a quello della variazione.

Non è tenuto a presentare la dichiarazione IMU chi ha già presentato la dichiarazione ICI, a meno che non siano nel frattempo intervenute modifiche che riguardino la titolarità, struttura, destinazione o valore dell'immobile.

IL COMUNE, GRAZIE AD ANUTEL E AD ADVANCED SYSTEMS, METTE GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI:
- IL CALCOLO IUC (IMU-TASI) 2014 http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=G789

-  IL CALCOLO DELL'IMU 2012/2013

http://www.riscotel.it/calcimu/comuni_1120/calcimu.php?comune=G789

-  LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

http://www.riscotel.it/dichimu/dichimu_0101/dichiarazione.html?comune=G789

(Tali programmi sono dati a disposizione gratuitamente così come sono, pertanto il Comune: - invita alla verifica della correttezza dei dati inseriti; - non è responsabile di eventuali inesattezze, omissioni e/o inattendibilità dei dati inseriti; - è sollevato dall'Utente da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dall'uso dell'applicazione)
La dichiarazione deve essere presentata per gli immobili relativamente ai quali siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obligato al pagamento (ad esempio sopravvenuta inagibilità o viceversa, fabbricati rurali accatastati, ecc). Si rimanda alle istruzioni per la compilazione negli allegati a fondo pagina.

IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI POLINAGO E'

 

G789



Descrizione procedimento

L’IMU sostituisce a partire dal 2012 l’imposta comunale sugli immobili e l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, compresa l’addizionale comunale all’Irpef, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

Il presupposto dell’imposta municipale propria è lo stesso dell’Ici, ovvero il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni siti nel territorio dello Stato.

Con decreto D.L. 102 del 31/08/2013, n. 102 è stata disposta l’abolizione della prima rata dell’IMU per i seguenti immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, (C/6, C/2 e C/7) ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale A/1,A/8 e A/9;
- le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- unità immobiliari assegnate dagli ex IACP;
- terreni agricoli e  fabbricati rurali di cui all’art. 13, c. 4,5 e 8 del D.L. 201/2011.

 

 

Documentazione da presentare

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (DL 08/04/2013 n. 83)

 

 

Modalità di presentazione

La dichiarazione IMU deve essere presentata secondo il modello di dichiarazione ministeriale disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune
oppure in formato pdf sul sito Internet del Comune alla pagina “canali tematici/tariffe e tributi/IMU”; nella stessa pagina si trova il pdf delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU; in alternativa è possibile compilare la dichiarazione on line sempre dal sito del Comune

 

 

Scadenza

I versamenti dell’I.M.U. vanno effettuati entro il 16 giugno ed il 16 dicembre utilizzando il Mod. F24 o il bollettino postale

 

 

Tempi di risposta

Non previsti

 

    

Contribuzione a carico del cittadino

Le aliquote IMU sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale disponibile presso il Servizio Tributi e sul sito Internet del Comune alla pagina “canali tematici/tariffe e tributi/IMU”

 

 

Normativa di riferimento comunale

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria

 

    

Normativa di riferimento generale

Art. 13 del DL n. 201/2011
Artt. 8 e 9 del DLgs n. 23/2011
Art. 4 del DL n. 16/2012
DLgs n. 504/1992 nelle parti espressamente richiamate
DL n. 54/2013
DL n. 102/2013

 

 

DOVE RIVOLGERSI

 

 

 

 

 

Ufficio

Ufficio Tributi

 

 

Indirizzo

Corso Roma, 71 – 41040 Polinago MO

 

 

Orari

Dal Lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Si consiglia appuntamento telefonico

 

 

Telefono

0536/47000 int. 12

 

 

Fax

0536/47672

 

 

Email

ufficio.tributi@comune.polinago.mo.it

 

   

Email certificata dell’Ufficio

Email certificata Comunale

tributi.polinago@anutel.it

comune@cert.comune.polinago.mo.it

 

 

RESPONSABILI

 

 

 

Servizio

Servizio Finanziario - Tributi

 

 

Responsabile del servizio

Zironi Dott. Tiziano

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 13/06/2023 11:35

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