Descrizione procedimento
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, computato in quota fissa al metro quadrato e quota variabile al numero di componenti il nucleo famigliare.
Documentazione da presentare
La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione TARES deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata l’occupazione, variazione o cessazione
Modalità di presentazione
La denuncia TARES deve essere presentata secondo il modello di dichiarazione disponibile presso il Servizio Tributi e sul sito Internet del Comune alla pagina “canali tematici/tariffe e tributi/TARES”
Scadenza
I versamenti della TARES vanno effettuati alle scadenze stabilite dal regolamento comunale, utilizzando per la rata in acconto il bollettino di conto corrente postale del Comune e per il saldo/conguaglio il Mod. F24 o il bollettino postale approvato
Tempi di risposta
Invio dei bollettini di pagamento entro le scadenze stabilite
Contribuzione a carico del cittadino
Le tariffe TARES sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale disponibile presso il Servizio Tributi e sul sito Internet del Comune alla pagina “canali tematici/tariffe e tributi/TARES”
Normativa di riferimento comunale
Regolamento tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Normativa di riferimento generale
FONTI NORMATIVE PRINCIPALI
- Art. 14 D.L. 201/2011
Disciplina generale del tributo
- Art. 1, commi 161-170, L. 296/2006
Le norme sull’accertamento, i rimborsi, la riscossione coattiva, gli
interessi, gli importi minimi, ecc.
- DPR 158/99
Il criterio di calcolo delle tariffe e la determinazione dei costi
- Art. 52 D.Lgs 446/97
La potestà regolamentare generale
- Art. 1, c. 387, L. 228/2013
La determinazione della base imponibile
Nuove regole sul versamento del tributo
La dichiarazione del tributo
Esternalizzazione della gestione
- Art. 1 D.L. 1/2013
La proroga del versamento della prima rata
- Art. 10 D.L. 35/2013
Le regole transitorie per la riscossione del tributo nel 2013
La devoluzione della maggiorazione allo Stato
L’affidamento della gestione del tributo
La eliminazione delle aree scoperte pertinenziali
- Art. 5 D.L. 102/2013
La semplificazione del metodo di calcolo delle tariffe
Le nuove riduzioni/esenzioni
La disciplina dei modelli di pagamento
FONTI NORMATIVE GENERALI
L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
D.Lgs 546/92 (Contenzioso tributario)
D.Lgs 472/97 – 471/97 (Sanzioni tributarie)
D.Lgs 218/97 Accertamento con adesione e altri istituti deflattivi
del contenzioso
Norme in materia di riscossione (D.L. 70/2011 – D.L. 203/2005)
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio
Ufficio Tributi
Indirizzo
Corso Roma, 71 – 41040 Polinago MO
Orari
Dal Lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Si consiglia appuntamento telefonico
Telefono
0536/47000 int. 12
Fax
0536/47672
Email
ufficio.tributi@comune.polinago.mo.it
Email certificata dell’UfficioEmail certificata comunale
tributi.polinago@anutel.it comune@cert.comune.polinago.mo.it
RESPONSABILI
Servizio
Servizio Finanziario - Tributi
Responsabile del servizio
Zironi Dott. Tiziano
AVVISO AI CONTRIBUENTI:cenni riferiti alla TARES nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità)
680 Versamento conguaglio IMU e TARESE' differito al 24 gennaio 2014 il versamento del conguaglio IMU sulla prima casa per il 2013.Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.
CON SCADENZA 30 NOVEMBRE 2013 IL COMUNE, MEDIANTE L’INVIO DI BOLLETTINI, PROCEDERA’ AL CONGUAGLIO DELLA TASSA A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE STABILITE, CONTEGGIANDO IL TOTALE DELL’ANNO 2013 E SOTTRAENDO QUANTO GIA’ VERSATO A TITOLO DI ACCONTO. ASSIEME AL CONGUAGLIO SARA’ CONTEGGIATO L’IMPORTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI, 0,30€/MT, CHE VERRA’ INCASSATO DALLO STATO.
IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERA N. 25 DEL 30/09/2013, HA STABILITO LE TARIFFE TARES PER LE CATEGORIE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE, IN BASE AI CRITERI DEL D.P.R. 158/1999.
SI RIMANDA ALLA PARTE "ALLEGATI" PER LA DELIBERA E A FONDO PAGINA PER IL LINK AL D.P.R.*****************************
SI COMUNICANO LE SCADENZE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI, VALIDE PER IL SOLO ANNO 2013:
a) 1^ RATA a titolo di acconto, con scadenza 31/07/2013: è liquidata per un importo pari ad una percentuale di quanto dovuto annualmente applicando le tariffe in vigore nel 2012 per la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) e la percentuale in vigore nel 2012 per il tributo provinciale; la percentuale è stabilita nel 50% per le utenze domestiche e nel 35% per le utenze non domestiche;
b) 2^ RATA a titolo di saldo-conguaglio, con scadenza 30/11/2013: è liquidata per un l’importo pari alla differenza tra quanto dovuto, applicando le tariffe approvate per il 2013 a titolo di TARES e la percentuale per il tributo provinciale, e quanto dovuto sulla base della rata di acconto. Con la seconda e ultima rata è contestualmente liquidata e riscossa anche la maggiorazione di € 0,30 a mq prevista dall’esposta normativa;
(estratto delibera di C.C. n. 17 del 26/06/2013; a fondo pagina è possibile accedere all'intera delibera)
PER IL VERSAMENTO DELLA TARES DA PARTE DEI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE NON POSSONO AVVALERSI DEL MODELLO F24 (Risoluzione n. 10/DF/2013 - Ministero dell'Economia e delle Finanze):
Per quanto riguarda il versamento della TARES da parte dei residenti all'estero si deve precisare che nel caso in cui tale versamento non possa essere eseguito tramite modello F24 (oppure modello F24 "enti pubblici"), i contribuenti devono:
- relativamente al tributo o alla tariffa puntuale di cui al comma 29 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, contattare direttamente i comuni;
- relativamente alla maggiorazione TARES, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia utilizzando il codice IBAN IT80R0100003245348001150300, ai fini dell'accreditamento delle somme al bilancio dello Stato. E' necessario, inoltre, indicare il codice BIC "BUAITRRENT", corrispondente alla Banca d'Italia. Come causale del versamento devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "MAGG. TARES", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955;
- l'annualità di riferimento.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.