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LE ALIQUOTE IMU PER IL 2019 NON HANNO SUBITO AUMENTI; ALIQUOTE INVIARIATE DAL 2014

0,99% ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI

0.40% ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 CON DETRAZIONE DI EURO 200,00

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CODICE COMUNE G789 - Comune di Polinago

I codici per il versamento dell'IMU sono i seguenti:

3912 - abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9-  COMUNE
3916 - aree fabbricabili - COMUNE 
3918 - altri fabbricati  - COMUNE 
3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 
3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 - terreni

LE NOVITA' PIU' SALIENTI RELATIVE ALL'IMU DELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2016


- L'Imu non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle u.i. classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. abitazioni di lusso) per le quali si continua ad applicare l'aliquota per abitazione principale e la relativa detrazione (comma 16 dell'art. 1 della Legge 208/2015)


- Viene introdotta un'gevolazione per le unità abitative concesse in comodato, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Tale nuova agevolazione prevede l'abbattimento del 50% della base imponibile da applicarsi sull'aliquota ordinaria e non costituisce una facoltà per i Comuni, bensì una previsione che supera la potestà regolamentare e che, pertanto, deve essere applicata secondo le condizioni dettate dal legislatore.
Devono essere quindi presenti i seguenti requisiti:
* il contratto di comodato deve essere registrato;
* il comodante (soggetto passivo) deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
* oltre all'immobile concesso in comodato, il comodante può possedere nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ma questa non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per attestare i requisiti, il comodante deve presentare dichiarazione IMU. (comma 10 dell'art. 1 della Legge 208/2015)

- Dal 01/01/2016, la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catatali dei gruppo D ed E, deve essere attribuita con stima diretta, considerando il suolo e le costruzioni, nonché gli elementi "ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento". Pertanto gli intestatari catastali di tali immobili potranno presentare atti di aggiornamento per la rideterminaizone della rendita catastale degli immobili gia censiti. Gli atti di aggiornamento, presentati entro il 15 giugno 2016, avranno effetto dal 01 gennaio 2016. (commi da 21 a 24 dell'art. 1 della Legge 208/2015)

- Viene inserita una riduzione ai fini IMU per gli immobili locati A CANONE CONCORDATO, per i quali l'imposta e dovuta nella misura del 75% (riduzione del 25%). (commi 53 e 54 dell'art. 1 della Legge 208/2015)



L'IMU è dovuta per le seconde case, altri immobili ed aree edificabili dai proprietari nonché dai titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

L'Imu non è dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, massimo un'unità per ogni categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'u.i. ad uso abitativo) ad  eccezione per le categorie di lusso A/1, A/9 e A/8 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro.
Oltre all'abitazione principale sono esenti:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- immobile abitativo posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forse di polizia
- alloggi sociali
- fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011. 

Le scadenze di pagamento sono rimaste invariate, la rata di acconto entro il 16 giugno, la rata a saldo entro il 16 dicembre.
E' consentito il pagamento in un'unica rata entro il 16 giugno.

TERRENI AGRICOLI ED ESENZIONE IMU DAL 2014:
Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015 
Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4
Elenco Comuni Italiani Istat

IMU TERRENI MONTANI

 

Misure urgenti in materia di esenzione IMU (decreto legge)

 

Il Consiglio ha approvato su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina, il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea.

 

Il testo prevede che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) si applica:

 

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat http://www.istat.it/it/archivio/6789;
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

 

Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014. Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, verseranno l’imposta entro il 10 febbraio 2015.

Il Comune di Polinago, nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, è classificato come TOTALMENTE MONTANO, pertanto i terreni agricoli e i terreni non coltivati del Comune di Polinago (che non siano però considerati edificabili) sono ESENTI IMU.

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 13/06/2023 11:36

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