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IL NUOVO DECRETO FISCALE, COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017, HA ABOLITO L'OBBLIGO F24 TELEMATICO PER I PAGAMENTI CON IMPORTI SUPERIORI A 1.000 euro:

A seguito dell'approvazione della conversione in legge del Decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017.  è stato, tra le altre cose, previsto l'abolizione dell'obbligo di usare il modello F24 telematico per i pagamenti sopra i 1000 euro.

La norma che aveva introdotto l'obbligo di pagamento e la presentazione telematica del modello F24 per i versamenti superiori a 1000 euro è stato abilita per effetto del decreto 193/2016.

I contribuenti, pertanto, possono tornare a pagare le tasse con l'F24 cartaceo anche se sopra i mille euro.

I non titolari di partita Iva possono continuare a versare le somme di importo totale pari o inferiore a 1.000, senza utilizzo di crediti in compensazione, presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione.

D'ora in poi il modello f24 per i pagamenti sopra i 1000 euro per i soggetti non obbligati al versamento telematico, possono presentarlo presso banche, poste, sportelli agenti della riscossione.


VECCHIA NORMATIVA:

Dal 1° ottobre 2014  in base al Decreto Legge n.66/2014 (art.11), sono entrate in vigore nuove modalità di pagamento per i versamenti tramite F/24, nello specifico la nuova normativa prevede:

A partire dal 1° ottobre 2014:
  • i modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” (disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate) e del servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007)
  • i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), possono essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

I non titolari di partita Iva possono continuare a versare le somme di importo totale pari o inferiore a 1.000, senza utilizzo di crediti in compensazione, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione)

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa in questi casi:

  • F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione
  • utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

Infine, tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita Iva sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la stessa modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.

Questi obblighi (introdotti dal Dl 66/2014) si aggiungono a quelli già vigenti in materia di pagamenti con F24. In particolare, i soggetti titolari di partita Iva restano obbligati a utilizzare:

  • modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali
  • esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui.

Pertanto, i titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.

Contatti

Indirizzo: CORSO ROMA, 71
Telefono: 053647000
Email: ufficio.tributi@comune.polinago.mo.it

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Pagina aggiornata il 13/06/2023 11:46

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