A seguito dell'approvazione della conversione in legge del Decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017. è stato, tra le altre cose, previsto l'abolizione dell'obbligo di usare il modello F24 telematico per i pagamenti sopra i 1000 euro.
La norma che aveva introdotto l'obbligo di pagamento e la presentazione telematica del modello F24 per i versamenti superiori a 1000 euro è stato abilita per effetto del decreto 193/2016.
I contribuenti, pertanto, possono tornare a pagare le tasse con l'F24 cartaceo anche se sopra i mille euro.
I non titolari di partita Iva possono continuare a versare le somme di importo totale pari o inferiore a 1.000, senza utilizzo di crediti in compensazione, presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione.
D'ora in poi il modello f24 per i pagamenti sopra i 1000 euro per i soggetti non obbligati al versamento telematico, possono presentarlo presso banche, poste, sportelli agenti della riscossione.
I non titolari di partita Iva possono continuare a versare le somme di importo totale pari o inferiore a 1.000, senza utilizzo di crediti in compensazione, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione)
La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa in questi casi:
Infine, tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita Iva sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la stessa modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
Questi obblighi (introdotti dal Dl 66/2014) si aggiungono a quelli già vigenti in materia di pagamenti con F24. In particolare, i soggetti titolari di partita Iva restano obbligati a utilizzare:
Pertanto, i titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.