L’OCDPC n. 1135 del 2 aprile 2025 ha fissato al 30 giugno 2025 il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto e al 30 settembre 2025 il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo del contributo per l’immediato sostegno (CIS). Entro il 30.09.2025 il beneficiario deve presentare la documentazione giustificativa completa, sia per l’acconto più saldo, sia per il solo acconto.
Si evidenzia che gli eventi di SETTEMBRE 2024 ed OTTOBRE 2024, nonostante facciano capo a due distinte Dichiarazioni di emergenza nazionale, sono da considerarsi, ai fini del contributo di immediato sostegno (CIS), come UNICO EVENTO CALAMITOSO. Di conseguenza:
1) I cittadini che hanno già presentato domanda per gli eventi di settembre 2024 (OCDPC n. 1106/2024) non potranno presentare una nuova domanda per gli eventi di ottobre 2024 (OCDPC n. 1135/2025);
2) I moduli da utilizzare per gli eventi di ottobre sono i medesimi utilizzati per gli eventi di settembre;
3) Il contributo in misura rafforzata (sia per l’acconto, che per il saldo) potrà essere richiesto solo da coloro che hanno già subito danni in occasione degli eventi di MAGGIO 2023. Quindi avranno diritto alla misura rafforzata i danneggiati dagli eventi di:
- Maggio 2023 e Settembre 2024
- Maggio 2023 e Ottobre 2024
PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO SOGGETTI PRIVATI - ARTICOLI 1 E 2 OCDPC N. 1135/2025.
L’Ordinanza n. 1135/2025 rimanda a quanto già disposto con l’OCDPC n. 1106/2024 in merito agli eventi di Settembre 2024, le cui disposizioni si applicano anche agli eventi di Ottobre 2024. In particolare, l’articolo 1 dell’OCDPC n. 1106/2024 disciplina le modalità di erogazione delle prime misure di immediato sostegno per la popolazione colpita, con particolare riguardo al riconoscimento ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile, un contributo nel limite massimo di € 5.000,00, per alcune specifiche tipologie di spesa.
Il contributo può essere riconosciuto anche per il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa.
Per richiedere la concessione delle misure di immediato sostegno devono essere utilizzati i moduli allegati che si trovano in fondo alla pagina.
L’Ordinanza n. 1135/2025, al fine di uniformare la gestione delle istruttorie delle domande di contributo per gli eventi di Settembre e di Ottobre 2024, dispone che le domande di acconto per entrambi gli eventi possono essere presentate entro il 30 giugno 2025, mentre le domande di saldo entro il 30 settembre 2025.
Il contributo è erogato in due tranches: un acconto di € 3.000,00 richiesto presentando al Comune il MODULO A1 “Domanda di acconto in misura standard” ed un successivo saldo, fino all’importo massimo di ulteriori € 2.000,00, a seguito della presentazione del MODULO B1 “Domanda di saldo in misura standard e trasmissione dei giustificativi di spesa”. Il contributo deve essere interamente rendicontato mediante presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all’eventuale solo acconto percepito.
Il contributo deve essere interamente rendicontato mediante presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all’eventuale solo acconto percepito.
L’Ordinanza n. 1135/2025 rimanda, altresì, all’articolo 2 dell’OCDPC n. 1106/2024 che disciplina, per i soggetti già danneggiati anche dagli eventi calamitosi di maggio 2023 (e non di settembre 2024) e beneficiari del contributo di cui all’ordinanza n. 999/2023, il contributo “in misura rafforzata” (fino ad un importo massimo di € 10.000,00) erogato in due tranches:
- un acconto (in misura fissa) di € 5.000,00 richiesto presentando al Comune il MODULO C1 “Domanda di acconto in misura rafforzata”;
- un saldo (fino all’importo di ulteriori € 5.000,00), richiesto presentando al Comune il MODULO D1 “Domanda di saldo in misura rafforzata e trasmissione dei giustificativi di spesa”.
Si precisa che il contributo in misura rafforzata può essere riconosciuto, sempre secondo le tempistiche e le procedure previste, se, alla data di presentazione della domanda, sussistano, contestualmente, le seguenti condizioni:
a) sia ultimata la procedura relativa al contributo di cui all’ordinanza n. 999/2023 con la presentazione della domanda di saldo ovvero di rendicontazione dell’acconto;
b) non sia stata presentata domanda di ricostruzione al Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all’articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023 mediante l’utilizzo della piattaforma informatica regionale SFINGE.
Si ribadisce che, data la gestione unitaria delle procedure di cui all’OCDPC n. 1106/2024 e all’OCDPC 1135/2025 ed in ragione del breve arco temporale intercorso tra i due eventi, può essere presentata una sola domanda di contributo per i danni subiti in conseguenza delle alluvioni occorse nei mesi di Settembre ed Ottobre 2024.
In ultimo, a differenza dell’ordinanza n. 999/2023, non è possibile il riconoscimento del contributo forfettario aggiuntivo di € 750,00 in quanto non è prevista la presentazione di alcuna perizia.
CUMULABILITÀ DELLA MISURA CON IL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.
Si evidenzia che le misure di immediato sostegno (CIS) sono cumulabili con il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) disciplinato dalla Direttiva approvata con Decreto Commissariale n. 38/2025.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna